Fedart Fidi:
uno strumento unitario di rappresentanza
Per superare le criticità incontrate dalle imprese minori con le banche e contribuire al loro sviluppo attraverso un più agevole accesso al credito, intorno alla metà del secolo scorso le Associazioni di categoria hanno promosso la costituzione dei Confidi quali iniziative di collaborazione e solidarietà tra gli imprenditori secondo una logica di sostegno reciproco. I Confidi sono dunque nati per concedere una garanzia mutualistica a valere sulle risorse apportate da tutte le imprese associate.
Chi sono i Confidi
Secondo la definizione della Legge Quadro (D.L. n. 269/03 convertito nella L. n. 326/03, art. 13), che costituisce la fonte normativa di riferimento del sistema, e del D.M. n. 53/15 di attuazione della riforma del Testo Unico Bancario i Confidi sono i consorzi, le società cooperative o le società consortili che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi e strumentali.
L’attività di garanzia collettiva dei fidi è definita come l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
I servizi connessi sono quelli che consentono di sviluppare l’attività di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria e hanno finalità coerenti con essa, mentre i servizi strumentali sono quelli ausiliari all’attività svolta.
I valori fondanti del sistema sono la mutualità e l’assenza dello scopo di lucro, la prossimità ai territori e alle imprese, e la logica della sussidiarietà rispetto agli altri soggetti del sistema.
I Confidi si suddividono tra strutture di primo e di secondo grado. I soggetti di primo grado svolgono una funzione di garanzia diretta a favore delle imprese associate, mentre i Confidi di secondo grado assolvono principalmente a una funzione di ripartizione del rischio.
Questi soggetti si distinguono inoltre tra Confidi vigilati, intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario, e Confidi minori, di cui è prevista l’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 112 del Testo Unico Bancario che dovrà essere tenuto da un apposito Organismo costituito recentemente. Questi ultimi possono svolgere esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi alle imprese associate e i servizi connessi e strumentali, mentre i Confidi 106 possono svolgere altre attività nei limiti imposti dalla normativa vigente.